Wiki Loves Monuments e la Giurisprudenza – parte 1

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Wiki Loves Monuments e la Giurisprudenza – parte 1

Parte prima: di come i nostri eroi scoprivano le insidie della legge italiana

Wiki Loves Monuments non si può fare.

Questa l’agghiacciante scoperta fatta da Wikimedia Italia durante la discussione sulla partecipazione alla scorsa edizione del progetto.

Due gli ostacoli incontrati: il codice dei beni culturali e del paesaggio e la legge sulla protezione del diritto d’autore, le cui disposizioni contrastano con la licenza utilizzata da Wikimedia Commons, la quale non esclude la possibilità di utilizzare le immagini a fini commerciali (purché rilasciate sempre con licenza libera).

Questa è una foto del Colosseo. Per il momento, però, non possiamo ancora mostrarvela.

Il primo documento regola la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, dove con il termine patrimonio culturale si intendono tutti i beni, pubblici o privati, di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

 

Il comma 1 dell’articolo 107 dice che:

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore.

Ovvero: se voglio fotografare un monumento devo scoprire quale istituzione ne è responsabile e chiedere il permesso.

Il comma 3 dell’articolo 108 recita che:

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.

Ovvero: se la riproduzione non è effettuata sotto queste condizioni l’istituzione di competenza potrebbe richiedere un pagamento.

Infine, all’articolo 109 scopriamo che:

Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;

b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Ovvero: cosa piuttosto difficile da realizzare in un concorso che potenzialmente coinvolgerà centinaia (o migliaia? Siamo ottimisti!) di persone.

Già tutto ciò dà una bella stoccata alle nostre aspirazioni, ma il bello (o meglio: il brutto) deve ancora arrivare.

La legge sulla protezione del diritto d’autore costituisce un ostacolo ancora maggiore in quanto limita in termini più stretti la riproduzione fotografica di opere protette da copyright, rendendo da “possibile” a “certo” il pagamento di una quota per la diffusione delle immagini.

Sarà utile chiamare in causa il concetto di libertà di panorama.

La libertà di panorama è la possibilità di scattare fotografie a soggetti (edifici, opere architettoniche e simili) presenti in un luogo pubblico senza vincoli di tipo burocratico o economico.

In Italia tutto ciò non è possibile, poiché il copyright scade settant’anni dopo la morte dell’autore dell’opera: se l’ultima volta che aspettavi il treno a Milano Centrale hai scattato foto alla stazione e le hai caricate sul tuo blog, sappi che potresti ritrovarti la SIAE alle calcagna.

In particolare sul sito della SIAE, nelle FAQ riguardanti la riproduzione delle arti visive sul web, leggiamo il seguente botta-risposta:

D: E’ libera l’utilizzazione di opere delle arti visive su Internet?

R: No. La riproduzione e la diffusione su reti telematiche dell’opera devono essere autorizzate dagli autori.

E la disposizione vale, tra l’altro, anche se il sito web non ha fini commerciali:

D: Il mio sito web non ha fini commerciali: devo pagare ugualmente i diritti d’autore per riprodurre e diffondere opere delle arti visive?

R: Il pagamento dei diritti d’autore è sempre dovuto, anche quando l’utilizzazione non ha fini commerciali. La licenza sperimentale SIAE riconosce, comunque, alcune facilitazioni che tengono conto delle finalità del sito.

Chiaramente, anche qui abbiamo un gran bell’ostacolo per Wiki Loves Monuments.

Tuttavia, se siete sufficientemente svegli, avrete notato che quest’anno il concorso c’è, eccome!

Per scoprire come e perché, restate sintonizzati: a venerdì prossimo la seconda parte del racconto.

 

Parte seconda: di come qualcuno fece delle domande e (non) ottenne delle risposte 

Parte terza: dell’importanza di saper interpretare correttamente (ovvero: il lieto fine)

 

Per approfondimenti:
http://punto-informatico.it/2148597/PI/Commenti/arte-italiana-scompare-dalla-rete.aspx