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Wiki Loves Monuments e la Giurisprudenza – parte 2

Parte seconda: di come qualcuno fece delle domande e (non) ottenne delle risposte

Ci eravamo lasciati con la questione della libertà di panorama e di come in Italia non fosse prevista (qui).

Prima ancora che Wiki Loves Monuments nascesse, il problema si era già presentato per Wikipedia in lingua italiana: nel gennaio 2007 la Soprintendenza ai beni culturali di Firenze invia una diffida alla Wikimedia Foundation sull’utilizzo non autorizzato di immagini di opere presenti all’interno dei musei statali della città.

Nell’ottobre dello stesso anno Franco Grillini presenta un’interrogazione parlamentare in cui si chiede al Ministro per i Beni e le Attività Culturali di fare luce sull’argomento. Aspettate, però, a leggere la risposta: è successo prima qualcos’altro.

Il 21 dicembre il Senato approva in via definitiva il disegno di legge (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2008) su Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.

Il testo aggiunge all’articolo 70 della legge 22 aprile 1941 n.663 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) il seguente comma:

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

Cosa si intenda per “immagini a bassa risoluzione o degradate” resta tutt’ora un mistero. Inoltre, sebbene lo sforzo di attualizzare una legge risalente al 1941 sia ammirevole, resta il fatto che la pubblicazione su internet venga concessa a titolo gratuito solo per scopi didattici o scientifici. E se io volessi soltanto abbellire il mio blog con una bella foto di Milano Centrale? Vietato.

Ma torniamo alla nostra interrogazione parlamentare. È il 5 febbraio 2008 e adesso potete tornare indietro a leggere la risposta.

Noterete che è quanto mai fumosa: la libertà di panorama c’è perché non è scritto da nessuna parta che è vietata, ci dice l’onorevole Mazzonis, ma se l’autore non è deceduto da almeno settant’anni bisogna riferirsi alla legge di cui sopra ed eventualmente pagare i diritti, e se l’opera ha più di cinquant’anni ed è un bene culturale allora c’è il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio a cui rapportarsi -e anche qui c’è da pagare.

A cosa serva dire che in Italia c’è libertà di panorama quando, a conti fatti, non c’è è un mistero ancora maggiore del significato di “immagine a bassa risoluzione o degradata”.

Ma noi, comunque, non ci siamo scoraggiati: venerdì prossimo, in anteprima esclusiva, l’ultima puntata della telenovela più appassionante del secolo.

 

 Parte prima: di come i nostri eroi scoprivano le insidie della legge italiana

 Parte terza: dell’importanza di saper interpretare correttamente (ovvero: il lieto fine)

 

Per approfondimenti:

Sulla legge del 9 gennaio 2008:

http://www.guidoscorza.it/?p=225

http://www.interlex.it/copyright/degradata.htm

Sull’interrogazione parlamentare:

http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&ID_articolo=649&ID_sezione=3&sezione=Web%20Notes

http://lucaspinelli.com/diritto-dautore/liberta-di-panorama-ce-ma-non-ce-28

http://www.guidoscorza.it/?p=254