Parte seconda: di come qualcuno fece delle domande e (non) ottenne delle risposte
Ci eravamo lasciati con la questione della libertà di panorama e di come in Italia non fosse prevista (qui).
Prima ancora che Wiki Loves Monuments nascesse, il problema si era già presentato per Wikipedia in lingua italiana: nel gennaio 2007 la Soprintendenza ai beni culturali di Firenze invia una diffida alla Wikimedia Foundation sull’utilizzo non autorizzato di immagini di opere presenti all’interno dei musei statali della città.
![libertà panorama](https://www.wikimedia.it/wp-content/uploads/2012/05/libertà-panorama.jpg)
Nell’ottobre dello stesso anno Franco Grillini presenta un’interrogazione parlamentare in cui si chiede al Ministro per i Beni e le Attività Culturali di fare luce sull’argomento. Aspettate, però, a leggere la risposta: è successo prima qualcos’altro.
Il testo aggiunge all’articolo 70 della legge 22 aprile 1941 n.663 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) il seguente comma:
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
Cosa si intenda per “immagini a bassa risoluzione o degradate” resta tutt’ora un mistero. Inoltre, sebbene lo sforzo di attualizzare una legge risalente al 1941 sia ammirevole, resta il fatto che la pubblicazione su internet venga concessa a titolo gratuito solo per scopi didattici o scientifici. E se io volessi soltanto abbellire il mio blog con una bella foto di Milano Centrale? Vietato.
Ma torniamo alla nostra interrogazione parlamentare. È il 5 febbraio 2008 e adesso potete tornare indietro a leggere la risposta.
Noterete che è quanto mai fumosa: la libertà di panorama c’è perché non è scritto da nessuna parta che è vietata, ci dice l’onorevole Mazzonis, ma se l’autore non è deceduto da almeno settant’anni bisogna riferirsi alla legge di cui sopra ed eventualmente pagare i diritti, e se l’opera ha più di cinquant’anni ed è un bene culturale allora c’è il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio a cui rapportarsi -e anche qui c’è da pagare.
A cosa serva dire che in Italia c’è libertà di panorama quando, a conti fatti, non c’è è un mistero ancora maggiore del significato di “immagine a bassa risoluzione o degradata”.
Ma noi, comunque, non ci siamo scoraggiati: venerdì prossimo, in anteprima esclusiva, l’ultima puntata della telenovela più appassionante del secolo.
Parte prima: di come i nostri eroi scoprivano le insidie della legge italiana
Parte terza: dell’importanza di saper interpretare correttamente (ovvero: il lieto fine)
Per approfondimenti:
Sulla legge del 9 gennaio 2008:
http://www.guidoscorza.it/?p=225
http://www.interlex.it/copyright/degradata.htm
Sull’interrogazione parlamentare:
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&ID_articolo=649&ID_sezione=3&sezione=Web%20Notes
http://lucaspinelli.com/diritto-dautore/liberta-di-panorama-ce-ma-non-ce-28
http://www.guidoscorza.it/?p=254