Spedisciti la tua opera per posta certificata e potrai provare di esserne l’autore. (Foto USPS, CC-BY-SA-3.0.)
All’interno della nostra
serie di articoli su SIAE, rispondiamo a qualche domanda che riceviamo frequentemente. Ripubblichiamo di seguito alcuni paragrafi di
Pillole di diritto per creativi e musicisti dell’avv. Aliprandi, pubblicato in
CC BY-SA 4.0.
47 Che differenza c’è tra il concetto di “registrazione opere” e il concetto di “deposito opere”?
È questo un dubbio su cui si creano moltissimi equivoci. È importante non confondere il “deposito” di un’opera presso SIAE ai fini di ottenere una prova di paternità con la “registrazione” di un’opera presso SIAE affinché SIAE si occupi della gestione dei diritti sull’opera. Si tratta di due cose separate e non sovrapponibili. Nella prima situazione, SIAE si occupa asetticamente di prendere in deposito copia di un’opera e rilasciare ricevuta con data certa affinché l’autore abbia una prova solida di anteriorità; questo servizio, benché tutt’ora attivo, è diventato obsoleto con l’avvento di sistemi digitali di marcatura temporale dei file, con i quali si può apporre la data certa su un file sotto forma di metadati.
Nella seconda situazione invece gli autori che si sono associati alla SIAE o che hanno sottoscritto un contratto di mandato registrano le loro opere (volgarmente, “depositano”) nel database di SIAE. Da quel momento è SIAE ad occuparsi dell’intermediazione e della gestione dei diritti su quelle opere.
49 Si può fare a meno del deposito SIAE e usare servizi alternativi?
Ho avuto modo di sperimentare sistemi “alternativi” di deposito di opere come ad esempio Patamu o Copyzero. Come funzionano e che validità hanno? Questi sistemi funzionano sulla base della cosiddetta marcatura temporale di file, ovvero quel procedimento digitale che permette di inserire all’interno di qualsiasi file una stringa di metadati indicante una data certa. Si tratta quindi di un modo per dimostrare che un determinato file è effettivamente esistito ad una determinata data (e ora); e ciò, nell’ambito di un accertamento sulla paternità di un’opera, permette al legittimo autore di dimostrare – in parole povere – di essere arrivato prima di tutti gli altri pretendenti. In realtà è una cosa che ormai possiamo fare tutti, anche senza il tramite di soggetti esterni; basta dotarsi di un dispositivo di firma digitale e di marcatura temporale (o anche di una casella PEC), contrassegnare il file con la data certa, conservarlo e “sfoderarlo” come prova qualora qualche furbetto voglia appropriarsi della nostra opera. Sistemi come Patamu, Copyzero e simili, non fanno altro che apporre al posto nostro la marca temporale, e restituirci il file. Sta poi a noi conservarlo e presentarlo come prova al giudice nel caso di controversia legale. Niente di più. Un simile risultato è ottenibile attraverso l’autoinvio di un messaggio PEC (con ricevuta completa) contenente in allegati i file delle opere da datare.
Quello che però è importante sempre ricordare è che non sono questi sistemi a far nascere i nostri diritti d’autore. I diritti nascono e sono tutelabili fin dall’atto della creazione dell’opera; questi sistemi non fanno altro che darci uno strumento di prova in più in caso di controversia sulla paternità.
50 Che differenza c’è tra i vari sistemi di deposito digitale di opere (come Patamu, Copyzero e simili) e il deposito in SIAE?
La differenza più vistosa è il prezzo: non meno di 65 euro a deposito nel caso di deposito SIAE; zero o solo pochi euro nel caso di questi servizi – per così dire – alternativi. Dal punto di vista più strettamente giuridico una differenza di fondo è innanzitutto che quei sistemi non realizzano un vero e proprio deposito. Infatti, come abbiamo già spiegato, non fanno altro che apporre una marcatura temporale e restituirci il file. Un’altra differenza sta nel fatto che questi sistemi sono gestiti da soggetti privati mentre il deposito SIAE è gestito da un ente pubblico (che tra l’altro è preposto per legge ad attività di controllo e gestione del diritto d’autore). Detto questo, visto che la funzione di tutti questi sistemi (marcatura temporale digitale o deposito SIAE) è semplicemente quella di avere una datazione certa di un’opera e di fornire al titolare dei diritti un mezzo di prova, non vi è grande differenza tra i vari sistemi; anche perché la marcatura temporale viene sempre e comunque validata da un ente certificatore pubblico.