Il recepimento della direttiva copyright 2019 in Italia: un’occasione persa?

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Il recepimento della direttiva copyright 2019 in Italia: un’occasione persa?

Nel 2019 il Parlamento europeo ha approvato la direttiva copyright 2019. Il conseguente processo di modifica delle leggi connesse in Italia comincia però solo ora, dopo che il Parlamento ha dato il proprio consenso, nonostante la scadenza finale sia il 7 giugno 2021.

Che cos’è successo finora?
Come scrive il Dipartimento per le politiche europee: «La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione Europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE».

Tra il 28 aprile 2020 e l’8 giugno 2020, la Commissione per le politiche europee del Senato della Repubblica ha condotto diverse audizioni informali. Wikimedia Italia è stata audita sull’art. 9 relativo alla direttiva copyright 2019 (vedi il contributo completo). Tutte le organizzazioni della società civile hanno concordato nel richiedere un’attuazione ampia della direttiva, in modi analoghi a quanto consigliato dalle linee guida Communia.

Dopo un percorso travagliato, la legge di delegazione europea 2019-2020 è stata infine pubblicata come legge 53/2021 senza alcuna modifica rispetto al testo originale dell’art. 9 proposto dal governo. La legge entra in vigore l’8 maggio 2021 e in seguito potranno essere emanati i decreti legislativi che modificheranno effettivamente la normativa in Italia.

Diritto d’autore e dominio pubblico nella legge di delegazione europea
La legge elenca una serie di direttive da recepire, ma fornisce indicazioni solo per alcune di esse, tra cui la direttiva copyright 2019, citata nell’articolo 9. Inoltre la direttiva sui dati aperti del 2019 è compresa nell’elenco delle direttive da trasporre, ma non è citata nel testo della legge.

L’articolo 9 della legge delega stabilisce alcuni principi per il recepimento dei soli articoli 3, 5, 8, 10, 15, 16, 17, 20 e 22 della direttiva copyright 2019. In particolare, non è citato l’articolo 14 “Opere delle arti visive di dominio pubblico”, anche se la legislazione italiana prevede una serie di norme di diversa natura sulla restrizione delle immagini che riproducono il patrimonio culturale di dominio pubblico, sia sotto forma di diritti connessi (articoli 87-88 della legge 633/1941) sia sotto forma di altri limiti (art. 108 D.Lgs. 42/2004).

La direttiva, al considerando 53, prevede che «tutto ciò non dovrebbe impedire alle istituzioni culturali di vendere riproduzioni, come le cartoline», il che non è un limite al principio stabilito dall’articolo 14. Al contrario, l’opzione prevista dal considerando 53 deve essere considerata come parallela al principio di protezione del dominio pubblico previsto dall’articolo 14.

Il significato dell’art. 9 della legge delega deve inoltre essere letto nel contesto: l’art. 1 rinvia ai principi generali sull’attuazione del diritto dell’Unione europea, stabiliti dalla legge 234/2012, che a sua volta rimanda alla Costituzione. L’art. 32 della legge 234/2012, ai punti 1(b), 1(c) e 1(e), fornisce alcune indicazioni aggiuntive: consente e richiede di modificare qualsiasi legge preesistente e atti non legislativi; stabilisce che è vietato «prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive».

Non vi è dubbio che le norme vigenti in Italia sulla riproduzione di opere di dominio pubblico siano più restrittive di quanto richiesto dalla normativa dell’Unione europea in materia, di conseguenza il governo non ha il potere di scegliere di mantenere tali norme restrittive.

Conclusioni
L’articolo 14 della direttiva copyright 2019 non è esplicitamente citato nella legge di delegazione europea, ma al fine di ottenere un effettivo recepimento della direttiva nell’ordinamento italiano è necessario modificare tutte le leggi dello stato e altri atti che costituiscano un limite al libero uso delle opere d’arte visiva nel dominio pubblico. Un governo distratto o negligente potrebbe pensare di ignorare questo obbligo, ma gli atti parlamentari indicano che il Parlamento ne è ben consapevole e non ha autorizzato il governo a ignorarlo.

Temiamo che una semplice trasposizione “copia e incolla” dell’articolo 14 possa non essere in grado di raggiungere gli obiettivi posti dalla direttiva. In tal caso, l’Italia andrebbe considerata un caso di mancato recepimento della direttiva, e ciò sarebbe molto spiacevole in quanto costringerebbe a un maggior lavoro nel futuro.

Deborah De Angelis
Federico Leva

Nell’immagine: I server della Wikimedia FOundation, di Victorgrigas, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons