La delega per la trasposizione della direttiva europea sul diritto d’autore è stata approvata dal Parlamento lo scorso aprile, all’interno della legge di delegazione europea 2019-2020. Ne avevamo già scritto. Tale approvazione non era però l’atto finale: nella legge infatti si dava incarico al Governo di emanare un decreto attuativo, cioè specificare come la direttiva deve essere effettivamente applicata. Il Ministero della cultura ha dunque preparato uno schema di decreto, e ha approntato un calendario di audizioni in videoconferenza che si sono tenute il 15 e il 16 luglio.
Né Wikimedia Italia né Creative Commons Italia, già in audizione durante la discussione sulla legge di delegazione europea, sono state convocate. Siamo venuti a conoscenza dello schema di decreto vedendo la bozza pubblicata sul sito del Mei. Dopo una nostra protesta presso il ministero, abbiamo ottenuto la possibilità di inviare per scritto le nostre considerazioni.
Questo decreto attuativo deve essere coerente con il testo della direttiva europea che viene attuata e deve rispettare le specificazioni che il parlamento ha indicato nella legge di delegazione. Analizzando il testo, emergono che alcuni punti sono stati scritti in un modo che non rispetta lo spirito, e a volte neppure la lettera, della direttiva.
Una trattazione a parte merita l’articolo 1 del d.lgs. Il testo afferma che: «Alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti figurative il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che non costituisca un’opera originale» e a prima vista parrebbe una trasposizione diretta dell’articolo 14 della direttiva europea sul copyright. Ma la direttiva parla di opere visive (“visual art” nel testo originale inglese), che comprende le «opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia» (art. 2, n. 4 della legge 633/41) ma anche «i disegni e le opere dell’architettura» (definite nell’art. 2, n. 5 della legge 633/41, che non viene citato).
È molto grave infatti l’ambiguità che risulta dal non avere contestualmente indicato il superamento delle direttive del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tecnicamente il Codice non definisce i canoni per l’uso delle immagini indicati agli articoli 107 e 108 come connessi al diritto d’autore, ma la direttiva nasce per la liberalizzazione dell’uso di tali opere. Si rischia insomma una nuova procedura d’infrazione da parte dell’Unione Europea, evitabile.
Aggiungiamo infine che la direttiva copyright invita i paesi membri a “riaprire” le eccezioni opzionali della direttiva InfoSoc, tra cui quella sulla libertà di panorama; non vi è traccia di tale liberalizzazione che sarebbe invece utile per valorizzare il nostro patrimonio culturale.
Ci auguriamo che le nostre considerazioni possano essere recepite dal ministero, e contribuire a una buona legge che sia utile per tutti.
Nell’immagine: elaborazione di EU Copyright – Wikimedia Panel, di MossAlbatross, CC BY-SA 4.0, attraverso Wikimedia Commons
Immagine di Elisabetta Rizzo, CC BY-SA 4.0.